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Pos e corrispettivi

Corrispettivi + POS (dal 1° gennaio 2026)

Obbligo di indicare i dati dei pagamenti elettronici nel tracciato dei corrispettivi

Collegamento RT‑POS via servizio web: previsto un periodo transitorio (servizio atteso da marzo 2026)

1) Obbligo operativo immediato
Cosa devi fare da subito (dal 1° gennaio 2026)
  • Nel documento commerciale indica forma di pagamento (POS/app/altro) e importo.
  • Il dato del pagamento elettronico va memorizzato puntualmente al momento della vendita/prestazione.
  • L’invio all’Agenzia delle Entrate avviene giornalmente in forma aggregata, insieme ai corrispettivi (specifiche tecniche già in uso).
*data indicativa (comunicato AdE 31.10.2025)
1 gen 2026                                       inizio mar 2026*                                                      Scadenze
 
Obbligo dati pagamento                Servizio web  abbinamento     Termini                                       transitori
 
2) Abbinamento RT‑POS
Collegamento non fisico: l’abbinamento avviene associando i dati identificativi dei dispositivi (RT e POS/app) tramite funzionalità web.

Fase transitoria (servizio non ancora disponibile)
  • Contratto in essere a gennaio 2026: collega entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio web.
  • Contratto dopo 31 gennaio 2026: collega dal 6° giorno del 2° mese successivo alla disponibilità dello strumento ed entro l’ultimo giorno lavorativo di quel mese.
    Esempio: strumento disponibile 2 feb 2026 → collegamento dal 6 apr al 30 apr 2026.
Chi è fuori dall’obbligo
Sono escluse le attività che rientrano tra gli esoneri dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (es. Tabella C allegata al DPR 633/72).

Chiarimento (interpello 298/2025): escluso l’obbligo per un’associazione che organizza fiere/esposizioni con corrispettivi documentati tramite titoli di accesso (o, in alternativa, scontrini manuali).
3) Sanzioni, correzioni e checklist rapida
Sanzione (art. 11 c. 2‑quinquies DLgs 471/97)
  • 100 € per ciascuna omessa/errata trasmissione che non incide sulla corretta liquidazione IVA (max 1.000 € / mese).
  • Vale anche per violazioni su memorizzazione/invio dei dati di pagamento elettronico.

Errore sul mezzo di pagamento (es. contanti invece di POS): violazione sanzionabile anche se dovuta a errore o scelta del cliente.
Correzione: se l’errore è riscontrato tempestivamente, annulla e rettifica il documento commerciale con le procedure già previste.

Interrogazione 5‑04808 (16.12.2025). Fonte: Studio Rinaldi (31.12.2025).
Rif.: art. 2 c. 3 DLgs 127/2015; Provv. AdE n. 424470 del 31.10.2025; Comunicato stampa AdE 31.10.2025; art. 11 DLgs 471/1997; Interpello 298/2025;

Studio Rinaldi Valeria

 

 
 
 
 

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