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Utilizzo del contante

Detrazione spese sanitarie 2025: chiarimenti e novità sui pagamenti in contanti

A partire dal 1° gennaio 2020, la normativa fiscale ha introdotto l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per poter usufruire della detrazione IRPEF del 19% su molte spese detraibili, incluse quelle sanitarie. Tuttavia, nel corso del tempo, e in particolare con l’entrata in vigore delle modifiche per il 2025, sono stati forniti nuovi chiarimenti e confermate alcune eccezioni importanti che mantengono la detraibilità anche in caso di pagamento in contanti.

Obbligo di tracciabilità e principio generale

Il principio generale in vigore nel 2025 resta il medesimo introdotto con l’articolo 1, comma 679, della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020): per fruire della detrazione IRPEF del 19% su gran parte delle spese, è necessario che queste siano sostenute mediante strumenti tracciabili. Sono considerati tracciabili: carte di credito o debito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari o circolari e bonifici. L’onere della prova sulla modalità di pagamento grava sul contribuente.

Eccezioni alla tracciabilità: novità confermate anche per il 2025

Nonostante il principio della tracciabilità sia confermato, le disposizioni in vigore nel 2025 ribadiscono e chiariscono che alcune tipologie di spesa sanitaria sono detraibili anche se pagate in contanti. In particolare:

  1. Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
    Anche per l’anno d’imposta 2025, queste spese sono detraibili indipendentemente dalla modalità di pagamento, quindi anche in contanti.

    • Questo vale, ad esempio, per prestazioni effettuate in ospedali pubblici, ASL, o cliniche private convenzionate con il SSN.

    • È sufficiente la documentazione fiscale (fattura o ricevuta) che attesti la spesa e la natura della prestazione.

  2. Acquisto di medicinali e dispositivi medici
    Le spese per l’acquisto di farmaci (anche omeopatici) e dispositivi medici continuano ad essere detraibili anche se pagate in contanti.

    • Lo scontrino deve essere "parlante", ovvero riportare il codice fiscale del contribuente, la natura e la quantità del prodotto.

    • Rientrano in questa categoria anche dispositivi come occhiali da vista, apparecchi acustici, misuratori di pressione, ecc.

Documentazione necessaria

Per poter beneficiare della detrazione nel 2025, resta obbligatorio conservare la documentazione fiscale che dimostri:

  • la spesa sostenuta,

  • la natura del bene o servizio,

  • il soggetto che sostiene la spesa (quindi presenza del codice fiscale),

  • e, se previsto, la modalità di pagamento tracciabile (ricevuta POS, estratto conto, copia del bonifico, ecc.).

Nei casi ammessi di pagamento in contanti (come sopra indicato), non è necessario conservare la prova della tracciabilità, ma è comunque fondamentale conservare lo scontrino parlante o la fattura.

Controlli e sanzioni

I controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate nel 2025 si concentreranno ancora sulla coerenza tra le spese detratte e le modalità di pagamento, ma si prevede un maggiore ricorso all’incrocio dei dati attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (TS). Questo sistema registra in automatico le spese sanitarie trasmesse da farmacie, strutture sanitarie e professionisti del settore, rendendo più agevole la verifica.

Conclusioni

Le modifiche in vigore nel 2025 non introducono novità sostanziali, ma confermano l’orientamento già tracciato dalla normativa degli anni precedenti: si incentiva fortemente il pagamento tracciabile come strumento di contrasto all’evasione fiscale, ma si mantengono alcune eccezioni importanti per evitare di penalizzare i contribuenti nell’accesso a cure sanitarie essenziali.

In sintesi:

  • Obbligo di tracciabilità per la generalità delle spese sanitarie.

  • Eccezioni ammesse anche nel 2025:

    • Spese presso strutture pubbliche o convenzionate SSN.

    • Acquisto di medicinali e dispositivi medici con scontrino parlante.

  • Necessità di conservare tutta la documentazione utile per eventuali controlli.

  • Nessun obbligo di tracciabilità per le eccezioni suddette, ma resta l’obbligo documentale.

Studio Rinaldi Valeria

 

 
 
 
 

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